Equiparazione alla laurea magistrale (5 anni) ai diplomi AFAM vecchio ordinamento

La cosiddetta “Legge Monti” (ovvero la Legge di Stabilità 2013, Legge 24 dicembre 2012, n. 228), varata durante il governo Monti, ha stabilito l’equipollenza dei diplomi AFAM del vecchio ordinamento alle lauree magistrali universitarie.

I punti chiave di questa equiparazione prevedono regole precise:

  • I requisiti: L’equiparazione alla laurea magistrale (di durata quinquennale nel sistema universitario) si applica ai diplomi AFAM vecchio ordinamento (indipendentemente dal fatto che durassero 4, 7 o 10 anni, come nel caso di alcuni strumenti musicali) a patto che siano stati conseguiti congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (maturità).
  • Il limite temporale: Inizialmente la legge valeva solo per i titoli conseguiti entro il 2013, ma una successiva proroga ha esteso la validità a tutti i diplomi del vecchio ordinamento conseguiti entro il 31 dicembre 2017 (data di esaurimento dei corsi). Chi ha ottenuto il titolo dopo tale data riceve un’equiparazione al solo primo livello (laurea triennale). [1, 2, 3, 4]
  • Le corrispondenze: Le tabelle definitive con le precise classi di laurea magistrale corrispondenti (es. LM-89 per le Accademie di Belle Arti) sono state regolate successivamente con il Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019.
  • Evoluzione recente (2026): Per superare ogni residua ambiguità terminologica nei concorsi e all’estero, un recente decreto-legge del 2026 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha stabilito che i titoli AFAM di primo e secondo livello assumano ufficialmente e direttamente la denominazione di “laurea” e “laurea magistrale